Castigo e delitto, Quaderno 1 del Gruppo Foucault

Il Quaderno

Copertina del Quaderno Castigo e delitto

Quaderno 1 · settembre 2026

Castigo e delitto

Anche il carcere è città. Riflessioni e iniziative sulle carceri di Firenze

Pubblicato in proprio, 46 pagine più copertina. Stampato nel settembre 2026 da Polistampa Firenze e distribuito in edizione limitata alla festa di Sinistra Progetto Comune (16-20 settembre 2026). Contiene il Manifesto del Gruppo, le relazioni dei sopralluoghi nei tre istituti fiorentini e quattro approfondimenti sulla giustizia penale.

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Il Quaderno è qui per intero, diviso negli otto capitoli dell’edizione a stampa: si apre un capitolo alla volta, oppure tutti insieme. Il testo è quello del PDF, con i numeri di pagina dell’indice originale. Chi preferisce la lettura continua, o vuole stamparlo, trova il PDF completo, copertina compresa.

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1Un’idea di relazione tra la città e le sue carcerip. 4

La creazione, pur discontinua, di un tavolo istituzionale sul carcere da parte dell’assessorato al Welfare del Comune di Firenze è, in sé, una buona notizia. Significa riconoscere che Sollicciano non è un buco nero ai margini della città, ma una questione pubblica: riguarda le istituzioni, i servizi, la politica e, in definitiva, l’intera comunità cittadina.

È un passo certamente necessario. Ma proprio perché necessario non può esaurirsi nel linguaggio della burocrazia, nei tempi lunghi delle procedure, nella frammentazione delle competenze e nella diluizione delle responsabilità.

Mentre si istituiscono tavoli, nelle celle di Sollicciano — e negli altri istituti fiorentini, il Meucci e il Gozzini — continuano a entrare il freddo d’inverno e il caldo torrido d’estate. Si cerca probabilmente di intervenire con ciò che è disponibile: stufette, coperte, ventilatori, soluzioni provvisorie. Ma il nodo non è tecnico: è politico.

Il carcere è un presidio pubblico quanto un ospedale o una scuola. Se in un reparto ospedaliero mancasse il riscaldamento, o se in una scuola si svolgessero le lezioni a dieci gradi, l’emergenza sarebbe riconosciuta immediatamente. Perché, quando si tratta di carcere, la soglia di tolleranza dovrebbe essere diversa?

A rendere questa domanda ancora più urgente è intervenuto il sequestro, disposto dall’autorità giudiziaria, di alcune sezioni di Sollicciano, con il conseguente trasferimento di una parte delle persone detenute in altri istituti della Toscana. Finora il degrado delle carceri italiane era stato affrontato soprattutto sul terreno dei diritti fondamentali della persona detenuta. L’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la sentenza Torreggiani, l’articolo 27 della Costituzione: era questo l’orizzonte giuridico nel quale, negli ultimi anni, si è sviluppato il contenzioso sulle condizioni di detenzione.

A Sollicciano, invece, è accaduto qualcosa di diverso. La Procura di Firenze e il Gip hanno fondato il sequestro preventivo non sulla legislazione in materia di diritti umani, ma sul decreto legislativo n. 81 del 2008, il Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È un vero cambio di paradigma. La tutela non passa più soltanto attraverso il riconoscimento dei diritti del detenuto in quanto persona privata della libertà, ma anche attraverso la disciplina che protegge chiunque svolga un’attività lavorativa in un ambiente che deve rispettare precisi requisiti di sicurezza. Questo spostamento produce conseguenze molto rilevanti.

Il Tribunale del Riesame ha infatti confermato il sequestro preventivo delle sette sezioni, seppur escludendo che il giudice penale possa imporre all’Amministrazione penitenziaria il trasferimento dei detenuti e il relativo cronoprogramma. È una distinzione coerente con il fondamento giuridico del provvedimento. Il sequestro incide sulla disponibilità dei locali, sottraendoli alla piena disponibilità dell’Amministrazione. L’organizzazione della popolazione detenuta, invece, appartiene alla gestione dell’esecuzione penitenziaria ed è rimessa al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

L’inchiesta della Procura, dalla quale è nato il provvedimento del Gip, è ancora senza indagati. Non si tratta di una stranezza. La questione è giuridicamente nuova e pone problemi interpretativi tutt’altro che semplici. Il primo riguarda l’individuazione del “datore di lavoro” ai fini dell’applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, sia con riferimento al lavoro penitenziario retribuito, sia, più in generale, alle attività lavorative che si svolgono all’interno dell’istituto. Ed è proprio qui che si coglie la portata della vicenda.

Le sezioni interessate dal sequestro non vengono considerate soltanto luoghi di detenzione. Per la parte in cui vi si svolgono attività lavorative, sono anche luoghi di lavoro e, come tali, devono rispettare la disciplina sulla sicurezza. Non è un dettaglio tecnico. È un mutamento di prospettiva. Per anni il carcere è stato giudicato prevalentemente come luogo di esecuzione della pena. Oggi entra, almeno in parte, anche nell’ambito della legislazione prevenzionistica. Il carcere non è più soltanto uno spazio nel quale si misurano la dignità della persona detenuta e la legittimità della pena; diventa anche un ambiente di lavoro soggetto agli stessi standard di sicurezza che valgono all’esterno.

Si comprende allora anche il passaggio centrale dell’ordinanza del Tribunale del Riesame, secondo cui il sequestro preventivo può incidere sulla disponibilità dei locali, ma non può imporre direttamente all’Amministrazione penitenziaria le modalità con cui gestire i detenuti. I due piani restano distinti. Da una parte vi è il vincolo reale imposto dal sequestro: quei locali rimangono indisponibili fino al ripristino delle condizioni di sicurezza previste dalla legge. Dall’altra vi è la responsabilità amministrativa di decidere come garantire l’esecuzione della pena.

È proprio questo il punto destinato ad avere conseguenze che vanno ben oltre Sollicciano. Se questa impostazione verrà confermata nei successivi gradi di giudizio, il sistema penitenziario italiano dovrà confrontarsi non solo con gli obblighi derivanti dalla Costituzione e dalla CEDU, ma anche con quelli, altrettanto cogenti, della legislazione sulla sicurezza del lavoro. Ed è da qui che nasce la domanda decisiva, alla quale nessuno ha ancora risposto. Che cosa accadrà ora a quelle sette sezioni?

Perché, fino a quando non saranno eliminate le condizioni che hanno giustificato il sequestro, quei locali non rappresenteranno soltanto un problema dell’Amministrazione penitenziaria. Continueranno a costituire un limite giuridico imposto dall’autorità giudiziaria, esattamente come avviene per qualsiasi altro luogo di lavoro dichiarato non sicuro.

Questo provvedimento afferma una verità semplice e grave: il carcere non è uno spazio sottratto al diritto, né un luogo neutro. È un luogo nel quale il potere pubblico può produrre violazioni e, proprio per questo, deve essere sottoposto a controllo e responsabilità.

L’articolo 27 della Costituzione stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è una formula ornamentale, né una promessa rinviabile a condizioni migliori: è un limite posto al potere punitivo dello Stato. Il freddo, il caldo, il degrado, il sovraffollamento e l’abbandono non sono elementi accidentali della pena; possono trasformarla in qualcosa di diverso e di più grave rispetto a ciò che una sentenza ha stabilito.

Eppure la città fatica a riconoscere questa responsabilità collettiva. Persiste un’idea silenziosa e rassicurante: chi è in carcere, “in fondo, se lo merita”. È la traduzione politica di quella che gli studi sociali definiscono Belief in a Just World: la convinzione che il mondo sia moralmente ordinato e che a ogni colpa corrisponda una sofferenza giusta. Quando questa credenza diventa un criterio di governo, la sofferenza delle persone detenute smette di interrogare e diventa una conferma: se manca il riscaldamento, se una cella è invivibile, se la disperazione esplode, un motivo ci sarà.

Il carcere reale smentisce questa favola. Dentro Sollicciano non esiste un’umanità astratta, colpevole in blocco. Esistono persone segnate da storie diseguali, da ciò che la filosofia morale chiama “fortuna costitutiva”: nascere in un luogo piuttosto che in un altro, avere o non avere risorse, incontrare sostegni oppure soltanto ostacoli. Ignorare queste disuguaglianze rende più facile accettare l’abbandono; rende più difficile comprendere perché una pena priva di percorsi, relazioni e diritti non rieduchi e perché la recidiva continui a riprodursi.

In una fase nella quale il dibattito pubblico e le politiche governative insistono sulla sicurezza, irrigidendo il sistema penale senza affrontare le cause sociali della marginalità e del conflitto, Sollicciano è uno specchio scomodo. Una giustizia costruita soltanto sull’inasprimento non risolve i problemi: li amplifica, li nasconde, li rimanda.

Per questo il carcere non può essere consegnato a tavoli incapaci di incidere sulla realtà. Serve una presa in carico politica piena, urgente e cittadina. Non per buonismo, ma per responsabilità democratica. Perché ciò che accade a Sollicciano non riguarda “loro”. Riguarda l’idea di città che scegliamo di essere.

È per questa ragione che è nato il Gruppo Foucault.

2Il Gruppo e il Manifesto del Gruppo Foucaultp. 9

Il Gruppo Foucault è un collettivo aperto nato all’interno delle aree tematiche di Sinistra Progetto Comune, in collaborazione con l’associazione Progetto Firenze, composto da persone e realtà con una lunga esperienza nel campo delle politiche penitenziarie. Il Gruppo intende occuparsi in modo continuativo delle criticità del sistema carcerario cittadino, a partire da Sollicciano, senza trascurare gli altri due istituti fiorentini, il Gozzini e il Meucci.

L’obiettivo è sottrarsi a dibattiti astratti o polarizzazioni ormai sterili — come quelle, sempre più asfittiche, sulla demolizione o ricostruzione di Sollicciano — per concentrarsi su interventi concreti, pratiche operative e soluzioni verificabili.

Il Manifesto del Gruppo Foucault

Il carcere, così come oggi è pensato e praticato, rappresenta uno dei luoghi in cui più chiaramente emerge la crisi dell’idea contemporanea di giustizia. Le politiche penitenziarie dominanti continuano a muoversi entro paradigmi che si dichiarano alternativi, ma che nella realtà si sostengono a vicenda: la pena come retribuzione del male e la pena come rieducazione forzata. Entrambi questi modelli hanno mostrato il loro fallimento: il primo perché riduce la giustizia a una compensazione simbolica della sofferenza; il secondo perché pretende di “correggere” le persone senza interrogarsi sulle condizioni materiali, sociali e biografiche che precedono il reato.

La pena, in questo assetto, smette di essere uno strumento di responsabilizzazione e diventa una pratica di neutralizzazione. La punizione assume una funzione prevalentemente rassicurante per la società esterna: conferma un ordine morale e produce distanza, rendendo accettabile l’indifferenza. Il carcere non è più orientato al futuro. Rimane inchiodato a un passato che non passa.

Occorre spostare radicalmente lo sguardo. Ripensare la pena non significa negare la responsabilità. Significa sottrarla alla finzione di una responsabilità “pura”, astratta dalle condizioni di partenza. Nessuno entra nel sistema penale partendo dallo stesso punto: le diseguaglianze, le vulnerabilità, le fragilità psichiche e sociali non sono eccezioni. Sono, a tutti gli effetti della punizione, dati strutturali. Ignorarli significa costruire pene formalmente legittime e sostanzialmente cieche, destinate a produrre recidiva e ulteriore esclusione.

Le pene alternative e la giustizia riparativa non rappresentano un’attenuazione della risposta penale, possono e devono essere considerate un suo ripensamento profondo. Spostano il baricentro dalla sofferenza inflitta alla responsabilità assunta; dalla segregazione alla relazione; dalla colpa come marchio alla riparazione come processo. Una giustizia che ripara non rimuove il conflitto: lo rende dicibile, attraversabile e trasformabile. Non si limita a punire un fatto: prova a ricostruire legami, a riconoscere danni e a riaprire possibilità.

Questo cambio di paradigma non può essere calato dall’alto né affidato a riforme miracolistiche. Deve procedere per piccoli passi, concreti e verificabili, capaci di incidere nella realtà quotidiana dell’esecuzione penale. Firenze rappresenta un contesto unico: la presenza di tre istituti penitenziari profondamente diversi tra loro – l’IPM Meucci, il Gozzini e Sollicciano – consente di immaginare una politica integrata che tenga insieme politiche di comunità, custodia attenuata, salute mentale, misure alternative e territorio.

Qui può prendere forma una nuova relazione tra carcere e città. Non una relazione emergenziale o caritatevole, ma una responsabilità pubblica condivisa. Aprire il carcere alla città significa rendere visibile ciò che oggi è rimosso; portare dentro servizi, competenze e reti; costruire percorsi di uscita reali, non simbolici. Significa riconoscere che il carcere non è un corpo estraneo, è una parte della polis, e che la qualità della giustizia si misura anche – e forse soprattutto – da come tratta chi ha sbagliato.

Una politica penitenziaria dei piccoli passi non promette soluzioni definitive. Promette serietà, coerenza e coraggio. Promette di ridare senso alla pena, sottraendola alla vendetta e all’indifferenza, e restituendola al suo unico orizzonte legittimo: la dignità della persona e la sicurezza reale, non immaginaria, della comunità.

Soprattutto, questa politica apre la strada a un orizzonte nuovo: un carcere che non si limita a contenere, ma che produce legami; che non reprime, ma riconosce; che non separa, ma integra. Ogni intervento concreto – una misura alternativa, un percorso di responsabilizzazione, un sostegno alla salute mentale – diventa un mattone di un edificio più ampio: un carcere finalmente capace di connettersi con la città. Così, la giustizia non resta un principio astratto. Diventa esperienza viva: chi sbaglia incontra la possibilità di ricostruire, chi osserva impara la responsabilità condivisa, e la città cresce nella sua capacità di essere comunità.

Nei piccoli passi quotidiani si realizza la vera trasformazione: una pena che rigenera, una sicurezza che non umilia, una società che non rinuncia a sé stessa.

3Allegato al Manifesto: illusioni punitive, sicurezza e lavoro politico sul carcerep. 12

La fase che stiamo attraversando alimenta l’illusione che la crisi della giustizia possa essere governata rafforzando, alternativamente o congiuntamente, due modelli già falliti: da un lato un rinnovato giustizialismo securitario, dall’altro un “buonismo” svuotato di strumenti materiali. Entrambi si affermano in un contesto segnato dall’aumento delle diseguaglianze, dall’espansione del disagio sociale, dalla cronica carenza di personale nei servizi pubblici e dalla progressiva contrazione della spesa sociale. In questo quadro, il risultato non è una maggiore tutela dei diritti, ma al contrario una loro riduzione effettiva, sia per le persone detenute sia per quelle sottoposte a misure alternative.

Giustizialismo e buonismo, pur presentandosi come opzioni opposte, finiscono spesso per coesistere. Il primo enfatizza il tema della sicurezza come risposta semplificata a problemi complessi; il secondo si limita a una retorica umanitaria priva di leve reali. In entrambi i casi, il richiamo ossessivo alla sicurezza diventa un dispositivo pericoloso, perché prepara il terreno all’accettazione – quando non alla giustificazione – di soluzioni autoritarie, alla compressione delle garanzie e alla normalizzazione dell’eccezione.

In questo contesto, la relazione tra carcere e città non può essere ridotta alla sola formalizzazione del ruolo delle associazioni che operano all’interno degli istituti. Essa richiede processi continui e concreti: politiche pubbliche coerenti, interventi amministrativi e organizzativi a tutti i livelli, capacità di rendere realmente effettivi ed esigibili i diritti delle persone detenute. Senza questa dimensione materiale, il carcere resta un luogo separato, opaco, funzionale alla gestione della marginalità più che alla sua trasformazione.

Quanto più il carcere si configura come un anello di una catena fatta di esclusione sociale, repressione e politiche securitarie, tanto più diventa necessario costruire percorsi politici e di mobilitazione capaci di tenere insieme il “dentro” e il “fuori”. La tutela dei diritti non riguarda solo il tempo della detenzione, ma anche – e soprattutto – l’accesso ai servizi territoriali per la salute, il lavoro, la casa, lo studio e le tutele sociali, sia al momento dell’uscita dal carcere sia durante l’esecuzione delle pene alternative.

Non servono annunci né proclami. Serve un lavoro continuativo, riconoscibile, verificabile, capace di collegare il dibattito teorico alla pratica quotidiana, la presenza nelle istituzioni all’attivazione delle competenze, l’intervento in carcere alla mobilitazione nella comunità. Solo così è possibile sottrarre il tema penale alla logica emergenziale e restituirlo a una dimensione politica e costituzionale.

In questa prospettiva, si è individuata una prima, essenziale lista di azioni su cui iniziare a lavorare:

  • Ricognizione: mappatura delle condizioni materiali negli istituti e delle criticità nell’accesso alle misure alternative e ai servizi territoriali.
  • Intervento: costruzione di canali stabili di relazione con le direzioni, i servizi sociali, la sanità e gli enti locali.
  • Attivazione: valorizzazione delle competenze esistenti nella rete associativa e professionale, evitando sovrapposizioni e frammentazioni.
  • Comunicazione: lavoro pubblico sull’immagine del carcere, per contrastare narrazioni esclusivamente securitarie e allarmistiche.
  • Pressione istituzionale: iniziative mirate e continue verso le istituzioni competenti, per rendere esigibili diritti già formalmente riconosciuti.

Piccole cose, concrete, ma necessarie. Perché è solo nel lavoro quotidiano, e non nelle scorciatoie ideologiche, che si misura la possibilità di costruire un’alternativa reale alle politiche penali dominanti.

4I sopralluoghi: l’Istituto penale per i minorenni Meucci (27 aprile e 15 agosto 2026)p. 15

Visite all’Istituto Penale Minorile “P. Meucci”

Le pietre del Meucci

27 aprile 2026

La delegazione, prima di varcare il portone dell’Istituto, ha sviluppato una riflessione che ha posto l’accento sulla storia del complesso urbanistico che oggi accoglie l’IPM e che racconta una relazione particolare tra la città e questo luogo. Il Meucci non è soltanto un istituto penale per minorenni — e per giovani adulti — ma resta, in ogni caso, un carcere. È inserito nel complesso cinquecentesco di San Martino alla Scala, a pochi passi da Santa Maria Novella. Un edificio nato con un’altra idea di città: quella che accoglie e cura. Qui operava l’antico ospedale di San Martino, legato allo Spedale di Santa Maria della Scala di Siena. Fin dal Medioevo queste stanze hanno ospitato infermi, “esposti”, bambini senza famiglia, orfani e abbandonati. Una città che si prende carico delle proprie fragilità lascia sempre tracce materiali, e qui si percepiscono ancora.

Nel tempo la destinazione si è trasformata: da luogo di cura a casa di correzione per minorenni, fino all’attuale istituto penale, intitolato non a caso a Gian Paolo Meucci, magistrato fiorentino che ha segnato la storia della giustizia minorile. Le ristrutturazioni si sono succedute, anche in anni recenti, tra chiusure e riaperture. L’edificio si è adattato, per quanto possibile, a una funzione difficile: tenere insieme custodia e percorso educativo. Qui operano, in una prossimità significativa, Procura, Tribunale per i minorenni e servizi di prima accoglienza. Oggi, l’istituto di via degli Orti Oricellari è composto dal Centro di Prima Accoglienza (CPA) e dall’IPM. Il CPA è costituito da due celle doppie situate al primo piano: una maschile e una femminile (sebbene l’IPM sia interamente maschile). Ci sono laboratori, scuola, tentativi di riattivare vite che si sono inceppate troppo presto. Un’esperienza che, a giudizio della delegazione, deve essere conservata, tutelata e migliorata.

La delegazione è entrata in istituto alle ore 9.00 per uscirne intorno alle ore 12.00. Dopo un primo confronto, durato circa tre quarti d’ora, con la Direttrice Antonia Bianco, il Comandante del Corpo di polizia penitenziaria e il Responsabile dell’Area educativa, la visita ha interessato alcune parti dell’Istituto. Non è stato possibile visitare il CPA, in quanto l’autorizzazione del DAP minorile lo escludeva, né le camere di pernottamento (celle), per una richiesta informale dello stesso DAP, veicolata dalla direzione e legata a motivi di tutela della privacy dei ragazzi.

Al piano terra abbiamo visitato il laboratorio “arte e natura”, due aule di musica, il laboratorio informatico, la stanza dedicata alle chiamate esterne, l’aula scolastica, il laboratorio di pasticceria, la biblioteca e la palestra. Alcuni di questi locali sono adiacenti al cortile. Al primo piano, oltre alle celle del CPA, si trovano due ambulatori — uno medico-infermieristico e uno per consulenze psicologiche — le sale per le udienze dei minori, una sala ricreativa e l’ufficio della polizia penitenziaria. A questo livello sono collocate anche le aree destinate alla sicurezza alimentare: cucina (con servizio affidato a una ditta esterna), spogliatoio e servizi igienici. Al secondo piano si trovano le camere detentive — sette in tutto, da due o tre posti letto — la sala mensa, la dispensa, il locale lavanderia e un ulteriore ufficio della polizia penitenziaria.

Al momento della visita erano presenti 24 ristretti, di cui 8/9 di nazionalità italiana, a fronte di una capienza regolamentare di 17 posti: un tasso di sovraffollamento pari al 141%. Durante il colloquio con la direzione ci è stato riferito che tale numero rappresenta una media costante di presenze — con punte fino a 29 — gestita attraverso soluzioni emergenziali: materassi aggiuntivi a terra oppure l’utilizzo delle celle del CPA.

È stato riferito alla delegazione che gli eventi critici — atti gravi di autolesionismo o tentati suicidi — non sono numerosi, risultando anzi piuttosto rari. Si registrano al più episodi di insofferenza, che tuttavia non devono passare inosservati né essere normalizzati come parte ordinaria dell’esperienza detentiva.

Un problema distinto riguarda i minori stranieri non accompagnati (MSNA), ossia minorenni privi di cittadinanza italiana o dell’Unione europea presenti sul territorio nazionale senza assistenza o rappresentanza da parte di adulti legalmente responsabili. Si tratta di soggetti non espellibili, titolari del diritto all’accoglienza, alla protezione e alla nomina di un tutore, in base alla legge n. 47/2017 (cosiddetta legge Zampa). La loro presenza in istituto evidenzia la necessità di rafforzare le relazioni con il sistema pubblico territoriale, in particolare con i servizi comunali, promuovendo forme di presa in carico diretta che vadano oltre il mero affidamento ad associazioni e si traducano in un’effettiva integrazione nei percorsi di inclusione sociale.

Nell’ambito della tutela della salute mentale, la delegazione ha raccolto una preoccupazione condivisa dalla direzione: la necessità di rafforzare l’intervento esterno attraverso la creazione di comunità educative rafforzate con supporto psicologico, in grado di prevenire recidive e ricadute nell’area della penalità. È stato osservato come la Regione possa svolgere un ruolo importante, ma solo a fronte di un chiaro allineamento del quadro normativo — auspicabilmente in sede di Conferenza Stato-Regioni — tra le diverse titolarità di competenze: la sicurezza in capo allo Stato, la sanità alle Regioni.

La delegazione ha potuto dialogare con i ragazzi durante le attività di laboratorio. Essi hanno riferito di non trovarsi male in istituto, pur riconoscendo la natura restrittiva della condizione detentiva, e hanno indicato nella noia il principale elemento critico. Alcuni provengono da territori diversi — il Meucci ha competenza su Toscana e Umbria — e hanno espresso sollievo per non essere stati assegnati ad altri istituti, quali Nisida o il Beccaria.

La delegazione ha potuto constatare direttamente una buona qualità strutturale dell’istituto, pur con le fisiologiche criticità di manutenzione che una struttura di tali dimensioni comporta, in linea con quanto riportato nell’ultimo rapporto ASL disponibile (sopralluogo del 17 dicembre 2025). È stato inoltre riferito che l’Area educativa è composta da sette operatori specializzati. Si segnala, infine, la rarefazione delle visite del Garante comunale dei detenuti, auspicandone una presenza più costante.

L’immagine complessiva è quella di un istituto in buone condizioni strutturali ma in difficoltà per l’aumento progressivo della popolazione detenuta. In questo contesto emerge con particolare evidenza il nucleo della questione: la detenzione. Non si registrano condizioni materiali degradanti né emergenze strutturali evidenti. Ciò che si impone allo sguardo è l’assenza della libertà: una restrizione piena, concreta, non eludibile. Le attività, gli spazi e le relazioni interne sono presenti e, in molti casi, ben organizzati; esiste persino un certo margine di scelta. Ma tutto resta inscritto entro un perimetro chiuso.

Paradossalmente, le condizioni disumane osservate in altri istituti funzionano, per chi guarda dall’esterno, come un diversivo materiale, qualcosa di immediatamente denunciabile e quasi più gestibile sul piano psicologico. Qui, invece, la detenzione appare per ciò che è: una sottrazione netta. E questo apre interrogativi non secondari sul senso stesso di un percorso educativo in condizioni di restrizione così marcata, così come sul bisogno — diffuso ben oltre il carcere — di sentirsi utili e collocati in un orizzonte di senso.

Allo stesso tempo, va riconosciuto il lavoro svolto sul progetto educativo individuale: il rapporto operatori/detenuti, il lavoro di équipe e la revisione costante del percorso insieme al ragazzo delineano un accompagnamento strutturato verso una maggiore consapevolezza di sé. In questo quadro si colloca anche il ricorso all’art. 21 per quattro ragazzi inseriti in percorsi lavorativi, elemento positivo e da valorizzare.

Permane invece una criticità significativa nella carenza di rapporti con la Società della Salute per quanto riguarda l’inclusione sociale e lavorativa, a fronte di un’interlocuzione limitata al versante sanitario. Si tratta di un ambito sul quale appare necessario intervenire. Resta inoltre aperto il tema, attuale e delicato, delle comunità intermedie, che possano offrire ai ragazzi una dimensione di vita comunitaria compatibile con le esigenze di sicurezza.

Tra le proposte operative si segnala la possibilità di riproporre il “banco dei materiali”, da costruire attraverso una lista condivisa in occasione delle prossime visite. Per quanto riguarda la palestra, si potrebbe valutare la fattibilità di interventi essenziali di ristrutturazione, eventualmente coinvolgendo gli stessi ragazzi. Analogamente, per la biblioteca, si rileva come l’ultimo progetto strutturato risalga al 2019: un aggiornamento del patrimonio librario appare necessario, anche alla luce dell’incertezza sulla consistenza attuale.

La giustizia minorile in Italia si fonda su un impianto normativo e culturale profondamente diverso da quello ordinario, orientato non alla punizione ma alla responsabilizzazione e al recupero del minore. I suoi principi cardine — minima offensività dell’intervento penale, centralità del progetto educativo, residualità della detenzione — riflettono un approccio che riconosce la specificità della persona in formazione. Il processo minorile è costruito attorno alla personalità del ragazzo, alla sua storia e al contesto familiare e sociale, con l’obiettivo di evitare che l’ingresso nel circuito penale diventi definitivo. Difendere questo impianto significa preservare uno dei pochi ambiti del sistema penale in cui la funzione (ri)educativa non è un enunciato formale, ma un criterio operativo concreto.

Le recenti innovazioni legislative, tuttavia, sembrano muoversi in direzione opposta. L’inasprimento delle pene, l’estensione delle ipotesi di custodia e una generale torsione in senso carcerocentrico stanno producendo effetti già visibili, tra cui l’aumento delle presenze negli istituti minorili. Come osservato anche in sede giudiziaria, un sistema che accentua la risposta detentiva senza rafforzare contestualmente le strutture e le alternative rischia di generare condizioni materiali e trattamentali inadeguate. In questo quadro, la pena perde progressivamente la sua funzione educativa per trasformarsi in un’esperienza meramente afflittiva, spesso inutile e talvolta dannosa, non solo per il singolo ma per l’intera collettività. La pressione emergenziale finisce così per erodere, dall’interno, l’equilibrio delicato su cui si fonda la giustizia minorile.

In conclusione, si registra un dato evidente: il Meucci è pur sempre un carcere. Diversi ragazzi hanno lamentato la scarsa qualità del vitto, fornito da una ditta esterna: il cibo arriva già preparato e viene poi distribuito all’interno dell’istituto. La direzione è a conoscenza di queste criticità, anche in relazione all’impegno nel garantire un’alimentazione equilibrata e adeguata alla crescita. I ragazzi, tuttavia, esprimono preferenze diverse, orientate verso un’alimentazione più immediata e meno regolata. In questo spazio ristretto — tra autodeterminazione, anche quando discutibile, ed esigenza educativa — si colloca una delle tensioni tipiche dell’esecuzione penale minorile: il confine tra controllo e formazione, tra educazione e rieducazione. Una tensione che conferma quanto la giustizia minorile sia, per sua natura, un terreno complesso e non privo di contraddizioni.

Questa relazione non intende esaurire il più ampio dibattito sulla giustizia minorile — dalle differenze tra minorenni e giovani adulti fino alla complessità di una personalità in formazione e al permanere di una concezione in parte retributiva della pena — ma si propone come una sintesi di diversi punti di osservazione, attraversati, come metodo, dal dubbio.

15 agosto 2026

La visita di Ferragosto all’Istituto penale minorile Meucci ha avuto anzitutto l’obiettivo di consolidare il rapporto di confronto e interlocuzione tra il Gruppo Foucault e la Direzione dell’istituto.

L’incontro si è svolto in un clima disteso e costruttivo, consentendo di condividere alcune prime riflessioni sulle condizioni di vita interne e sulle possibili azioni da sviluppare. L’intenzione comune è individuare, passo dopo passo, interventi concreti capaci di migliorare la vivibilità dell’istituto e di rafforzarne la funzione educativa.

L’IPM non può essere considerato uno spazio separato dalla città. Anche qui la qualità degli ambienti, delle relazioni, delle attività formative e dei percorsi individuali incide direttamente sulla possibilità che la misura penale non si riduca a esclusione, ma diventi occasione di responsabilità, crescita e reinserimento.

Il Gruppo Foucault proseguirà il dialogo con la Direzione, con l’attenzione necessaria a tradurre il confronto in proposte praticabili e verificabili.

5I sopralluoghi: la Casa circondariale Gozzini (11 luglio 2026)p. 22

11 luglio 2026

La Casa circondariale Mario Gozzini rappresenta, nel panorama penitenziario fiorentino, un’esperienza importante e al tempo stesso fragile. Durante il sopralluogo abbiamo potuto visitare tutte le aree dell’istituto, accompagnati dal responsabile dell’area educativa e dal comandante della Polizia penitenziaria.

Al momento della visita, il Gozzini ospitava 108 persone a fronte di una capienza ordinaria di circa 74 posti: un affollamento del 146%. Trentatré persone erano in regime di semilibertà e sedici uscivano quotidianamente per lavorare ai sensi dell’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario. Quasi la metà della popolazione detenuta, dunque, mantiene un rapporto concreto e quotidiano con l’esterno. Proprio nelle sezioni che ospitano queste persone, tuttavia, il sovraffollamento risulta più marcato.

Una sezione è temporaneamente chiusa per consentire l’installazione delle docce nelle camere. Ogni sezione dispone di un refettorio; il presidio sanitario è attivo ventiquattro ore su ventiquattro. Una volta al mese le persone detenute che ne fanno richiesta possono incontrare un magistrato di sorveglianza, mentre nell’aula magna si svolgono periodicamente incontri con la Direzione e la Polizia penitenziaria.

I dati relativi al disagio psichico e agli atti autolesivi sono particolarmente significativi. Nell’ultimo anno si è registrato un solo episodio di autolesionismo e nessun tentativo di suicidio. Nello stesso periodo, a Sollicciano, si sono verificati cinque suicidi, 133 tentativi di suicidio e 1.303 atti di autolesionismo. Questa distanza non dimostra che al Gozzini siano rinchiuse persone “diverse” o “migliori”: indica, piuttosto, il peso decisivo delle condizioni detentive, dell’apertura verso l’esterno e della possibilità di lavorare, studiare, mantenere legami familiari e assumere responsabilità.

L’articolo 27 della Costituzione afferma che la pena deve tendere alla rieducazione. Al Gozzini questo principio trova, almeno in parte, una concreta traduzione: le persone possono muoversi con relativa libertà per raggiungere le attività, partecipano alla pulizia e alla manutenzione degli spazi, usufruiscono di colloqui con i familiari in ambienti all’aperto e in stanze di socializzazione. L’adesione al progetto Bambini senza sbarre sostiene inoltre la genitorialità e rende possibili momenti di relazione e socialità con figli e figlie.

Non si tratta però di un modello compiuto, né di un carcere “buono” contrapposto a uno “cattivo”. Anche qui restano forti i meccanismi di disciplinamento propri dell’istituzione penitenziaria. Il Gozzini appare piuttosto come un’esperienza che prova a mantenere condizioni di maggiore apertura, strettamente dipendenti da un equilibrio delicato: un organico di soli 36 agenti, con un’età media elevata, e una popolazione detenuta che ogni anno cambia per il 60-70 per cento, richiedendo un lavoro continuo dell’area educativa nella costruzione di percorsi individuali.

La fragilità di questo equilibrio è resa evidente dall’ipotesi di trasferire al Gozzini quindici persone provenienti da Sollicciano, in seguito al sequestro di alcune sezioni. Le presenze salirebbero così da 108 a 123, intorno al 166% della capienza ordinaria; una percentuale destinata a essere ancora più alta, considerata la chiusura temporanea di una sezione. Un ulteriore sovraffollamento metterebbe a rischio proprio le condizioni che oggi consentono a questo istituto di funzionare diversamente. Il sovraffollamento non si risolve spostando le persone detenute di qualche centinaio di metri: occorrono interventi strutturali sull’intero sistema.

In questa prospettiva, anche il Comune di Firenze ha una responsabilità essenziale. Il Gozzini vive della relazione con la città: semilibertà e lavoro esterno possono funzionare solo dove esistono opportunità lavorative, abitazioni, servizi sociali, percorsi sanitari e sostegno alle relazioni familiari. Il Comune non gestisce l’istituto penitenziario, ma può incidere in modo decisivo sulle condizioni del reinserimento, dell’accoglienza e della presa in carico territoriale, anche attraverso la Società della Salute e l’ASL Toscana Centro.

Rafforzare i percorsi di formazione e inserimento lavorativo, sostenere l’accesso alla casa e ai servizi, investire nella genitorialità e nella continuità della cura significa rendere effettivo il dettato costituzionale. Significa, soprattutto, riconoscere che ciò che accade dentro il carcere riguarda l’intera città.

6I sopralluoghi: il carcere di Sollicciano (9 aprile, 3 luglio e 6 agosto 2026)p. 25

I piccoli passi di Sollicciano

9 aprile 2026

Dopo un primo confronto con la direttrice e la vicedirettrice, nonché con il comandante del Corpo di polizia penitenziaria, la visita ha interessato alcune sezioni maschili del giudiziario, l’intero settore penale, le sezioni Transito e Accoglienza e le aree dedicate alla tutela della salute, sia fisica che mentale, della popolazione detenuta: l’Articolazione per la tutela della salute mentale (ATSM), la degenza (con 36 pazienti), l’Osservazione psichiatrica e gli ambulatori.

Nel corso della visita è emersa con particolare evidenza anche una dimensione più generale, utile a orientare la lettura complessiva della situazione. Sollicciano appare sempre più come una realtà separata, una comunità che tende a sviluppare dinamiche proprie, progressivamente distanti da quelle della società esterna. Questa distanza non è solo fisica, ma anche sociale e istituzionale, e sembra il prodotto di un progressivo indebolimento dell’attenzione pubblica e della capacità di intervento. In questo senso, il carcere rischia di configurarsi come uno spazio autonomo, segnato da regole e adattamenti interni che riflettono una condizione di marginalità strutturale.

Questa condizione impone una riflessione sul rapporto tra carcere e società, che non può essere affrontato attraverso interventi straordinari o dichiarazioni di principio, ma richiede un lavoro graduale e continuo di ricomposizione. Diventa quindi centrale promuovere una maggiore integrazione tra “dentro” e “fuori”, rafforzando le connessioni istituzionali e sociali e intervenendo sulle cause che alimentano la separazione. In questa prospettiva, assume rilievo un approccio fondato su interventi progressivi e verificabili, capaci di restituire al carcere una collocazione piena all’interno della comunità civile.

Uno dei principali ambiti di osservazione ha riguardato la salute fisica e mentale delle persone detenute. Le criticità riscontrate confermano problematiche strutturali e diffuse all’interno degli istituti penitenziari e rafforzano la necessità di una revisione urgente dell’impianto normativo in materia. L’obiettivo deve essere quello di considerare le tutele sanitarie, e in particolare quelle relative al disagio psichico, come efficacemente garantibili solo al di fuori del contesto carcerario, in coerenza con quanto già affermato dalla Corte costituzionale. Il tema della salute in carcere richiede un approccio immediato e privo di ambiguità, anche alla luce del fatto che coinvolge una quota molto ampia della popolazione detenuta, ben oltre i casi formalmente diagnosticati.

È inoltre necessario considerare che una parte significativa delle persone ristrette a Sollicciano appartiene a quella che viene definita “marginalità urbana”: una popolazione in crescita, anche in relazione alle trasformazioni sociali delle città, che dovrebbe rappresentare una priorità per l’amministrazione comunale. Si tratta spesso di persone coinvolte in reati di lieve entità, talvolta connessi all’abuso di alcol e sostanze, i cui ingressi in carcere registrano picchi nei fine settimana. Si tratta, in molti casi, di situazioni di fragilità che potrebbero e dovrebbero essere intercettate e prese in carico prima, in un’ottica preventiva, dell’ingresso nel circuito penitenziario. Il carcere non può e non deve configurarsi come una discarica sociale funzionale alla gestione della sicurezza urbana.

Accanto a queste criticità, sono stati nuovamente rilevati i ben noti problemi strutturali dell’istituto: carenze nel sistema di riscaldamento, infiltrazioni d’acqua, elevati livelli di umidità nelle celle, servizi igienici non funzionanti. Di particolare rilevanza è la presenza di estese macchie di muffa “nera”, dovute a infiltrazioni e a condizioni di umidità persistente, riscontrate in numerose celle sia del penale sia del giudiziario, con conseguenti problematiche respiratorie per le persone detenute. Il Gruppo Foucault ritiene che tali condizioni non possano essere affrontate rinviando le soluzioni a ipotesi di lungo periodo, come la costruzione di un nuovo istituto o la radicale ristrutturazione di quello esistente. Una simile impostazione rischierebbe di posticipare interventi necessari e urgenti, rendendo di fatto inefficaci anche le opere di manutenzione straordinaria. Sollicciano necessita invece di interventi immediati e concreti.

Particolare attenzione è stata rivolta al problema delle carenze di organico. L’area educativa, il Corpo di polizia penitenziaria e l’area sanitaria necessitano, per funzionare adeguatamente, di un incremento del personale specializzato. Un ulteriore problema storico dell’istituto riguarda il vitto, che, secondo quanto riferito da numerosi detenuti — in particolare da coloro che, per ragioni economiche, non possono accedere al sopravvitto tramite il cosiddetto “modello 72” (con i relativi limiti di spesa) — risulta di qualità mediocre. Sono inoltre ricorrenti le segnalazioni relative alla presenza diffusa di cimici, ratti e piccioni all’interno dell’istituto. La delegazione ha potuto osservare direttamente i segni delle punture di cimici, pur in un periodo dell’anno a bassa intensità riproduttiva, su diversi detenuti che ne lamentavano la presenza.

Al momento della visita, la popolazione detenuta risultava composta da 75 donne (36 italiane e 39 di altre nazionalità) e 487 uomini (175 italiani e 312 di altre nazionalità), per un totale di 562 persone. I detenuti definitivi erano 48 tra le donne e 264 tra gli uomini. A fronte di una capienza regolamentare di 506 posti, di cui 136 non disponibili, il tasso di affollamento rilevato nel giorno della visita si attestava al 153%.

Le caratteristiche funzionali con cui è stato costruito e la vetustà strutturale del carcere di Sollicciano appaiono giunte al punto di rottura e crollo. Le riparazioni necessarie alle coperture e agli impianti – idraulici, di riscaldamento ed elettrici – sono di tale entità ed estensione, che qualunque intervento parziale finisce per apportare benefici sempre minori e di minor durata. La consapevolezza di questo si palesa nelle parole sia del personale (amministrativo e di polizia penitenziaria), sia dei detenuti, che ormai sembrano percepire come uno spreco di risorse ed energie, qualunque intervento, quantunque necessario a tamponare emergenze anche gravi. La principale emergenza del carcere di Sollicciano è dunque necessariamente quella di essere considerato un “pieno a perdere” su cui non vale la pena investire, abbandonato con tutti coloro che vi sono dentro.

È dunque imperativo chiedersi se esistano altre strade per provvedere ad un rinnovo di tali componenti impiantistiche e strutturali senza interferire con il funzionamento di quelle attuali e senza prevederne la dismissione. Altrettanto auspicabile sarebbe esplorare la percorribilità di connessioni basate sull’economia circolare per rifornire l’istituto di materiali e ricambi da utilizzare per le normali manutenzioni quotidiane all’interno dei bracci e delle celle.

Quanto al primo punto, la geotermia a bassa entalpia, potrebbe essere sfruttata, per esempio, al fine di progettare un sistema di climatizzazione in grado sia di riscaldare in inverno, sia di raffrescare in estate, e con eguale efficacia tutti i locali dell’istituto. La sua particolare collocazione e la presenza di ampi spazi sia esternamente agli edifici, sia nell’ambito di questi ultimi in aree non utilizzabili, parrebbe particolarmente favorevole all’installazione di un numero anche cospicuo di sonde geotermiche, anche a profondità diverse, da collegare a pompe di calore distribuite nei diversi edifici. Queste ultime potrebbero essere utilizzate in fase iniziale in connessione agli impianti esistenti (per il riscaldamento e la produzione di acqua sanitaria), da sostituire e funzionalizzare in un secondo momento anche per il raffrescamento, in progressione compatibile con l’abitabilità degli ambienti.

Parimenti, la presenza di ampie superfici non utilizzate, sia sulle coperture sia a terra nelle aree non edificate, coltivate e non, potrebbe essere messa a frutto per la produzione e lo stoccaggio di energia elettrica rinnovabile mediante impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Già solo queste due opere impiantistiche, oltre a offrire soluzioni ragionevolmente durature ad alcune delle problematiche impiantistiche più gravi e un significativo miglioramento della salubrità ambientale, consentirebbero un cospicuo risparmio sui consumi energetici, tale da consentire nell’arco di pochi anni l’accantonamento dei fondi necessari al risanamento delle coperture.

In prospettiva, inoltre, l’ampliamento degli impianti potrebbe costituire una base di partenza per la costituzione di una infrastruttura capace di alimentare i consumi anche di entità esterne al carcere di Sollicciano, dunque potenzialmente appetibile sin dall’inizio per investitori pubblici e privati.

Quanto al reperimento di materiali di maggiore economicità e reperibilità, si tratterebbe di ampliare iniziative già in qualche modo presenti sul territorio comunale e metropolitano, per il recupero e il riuso di materiali edili, idraulici ecc. attraverso la costituzione di un vero e proprio “Banco dei materiali”, con possibilità di immagazzinare materiali da convogliare all’Istituto di Sollicciano, per le riparazioni da effettuare in autorecupero da parte della popolazione detenuta.

Il carcere di Sollicciano presenta, con tutta evidenza, criticità strutturali che rimandano a un quadro complessivamente precario della giustizia in Italia. Le ricadute di questo quadro si estendono direttamente all’esecuzione penale, che continua a rappresentare il punto di maggiore esposizione e fragilità del sistema. Il carcere, insieme alla giustizia minorile e ai programmi di giustizia riparativa, è il luogo in cui le contraddizioni emergono con maggiore evidenza. È in questa fase che l’eventuale scarto tra enunciazione delle riforme e loro effettiva applicazione si traduce in tempi dilatati, incertezza decisionale e compressione delle garanzie.

Il rischio, nella fase attuale, è che l’attenzione si concentri prevalentemente sulle architetture normative e sugli equilibri formali del sistema, lasciando sullo sfondo ciò che ne determina la qualità concreta. Trascurare l’esecuzione penale significa, di fatto, accettare che la giustizia si esaurisca nella dimensione della decisione, rinunciando a verificarne gli effetti reali. È invece proprio in questa fase che le riforme trovano il loro banco di prova più stringente.

Il nodo non riguarda soltanto il bilanciamento tra garanzie e funzionalità, ma la capacità complessiva del sistema di mantenere coerenza tra ciò che promette e ciò che riesce a realizzare. In assenza di tale coerenza, il sistema tende a perdere equilibrio: le riforme si accumulano senza produrre effetti proporzionati sul piano concreto.

In questo contesto, tornare a occuparsi in modo sistematico dell’esecuzione penale non rappresenta una scelta accessoria, ma una priorità. È, con ogni evidenza, il modo più diretto per misurare la distanza tra il piano delle enunciazioni e quello delle pratiche effettive, e per restituire credibilità all’intero sistema della giustizia.

3 luglio 2026

La delegazione del Gruppo Foucault ha visitato la Casa circondariale di Sollicciano, accompagnata dal comandante del Corpo di Polizia penitenziaria, e dalla vicedirettrice dell’istituto. Ringraziamo la Direzione per aver reso possibile l’accesso alle aree che avevamo chiesto di visitare.

La sensazione che accompagna il sopralluogo è quella di un forte disorientamento: un conflitto tra diverse articolazioni dello Stato — amministrative, politiche e giudiziarie — che finisce per gravare sulle persone detenute e su chi lavora quotidianamente nell’istituto. In questo quadro, ogni intervento appare insufficiente se non è inserito in una responsabilità pubblica condivisa.

L’attenzione della delegazione si è concentrata sull’intero reparto femminile e su due sezioni maschili considerate fra le più problematiche dell’istituto: la Quinta del Giudiziario e il Transito. Al momento della visita erano presenti 515 persone detenute: 423 uomini e 92 donne. La capienza effettiva risulta fortemente ridotta dall’inagibilità di alcune celle e dal sequestro di altre sezioni. Secondo le informazioni ricevute, 119 persone erano già state trasferite in altri istituti della Toscana.

Il sovraffollamento resta quindi palese. Il Transito assorbe anche una parte della popolazione dell’Accoglienza, interessata dai provvedimenti giudiziari: a fronte di una capienza ufficiale di 341 posti letto, le presenze corrispondono a un affollamento stimabile attorno al 150%. A questa criticità si aggiunge la carenza di personale. I dati istituzionali aggiornati al 5 luglio 2026 indicano nove educatori sugli undici previsti, 27 unità amministrative su 34 e 408 agenti di Polizia penitenziaria su 510.

Le condizioni di vita nel reparto femminile appaiono meno gravi rispetto a quelle della sezione maschile, ma non possono essere considerate adeguate. Anche qui sono emersi sovraffollamento e tensioni, legate alla scarsità di servizi e opportunità: il lavoro intramurario retribuito, la cosiddetta mercede, è sempre più raro; il servizio bibliotecario incontra limitazioni; l’accesso ai servizi sanitari risulta difficoltoso. Fra le persone presenti vi era una donna al quinto mese di gravidanza. Le ore d’aria sono concentrate nelle fasce 8-11 e 13-15, con margini di permanenza all’aperto assai ridotti.

Particolarmente preoccupante è la quasi totale assenza di formazione professionalizzante. Nel reparto femminile l’offerta risulta sostanzialmente limitata a un breve corso di trucco, della durata di circa un mese: un’attività che non può fornire, da sola, competenze spendibili e strumenti reali di reinserimento lavorativo. Restano presenti alcune opportunità di studio — scuola, laboratorio di scrittura creativa, non attivo per tutto l’anno, e percorsi universitari per alcune detenute — ma non è garantita alle donne la prosecuzione degli studi almeno fino alla scuola secondaria superiore.

Non è una questione meramente organizzativa. Se il carcere rinuncia alla formazione, al lavoro, alla scuola e alle relazioni con l’esterno, non costruisce responsabilità né inclusione: riproduce esclusione. L’articolo 27 della Costituzione afferma che la pena deve tendere alla rieducazione della persona condannata. Quando formazione e lavoro restano marginali, questa finalità rischia di ridursi a una dichiarazione di principio.

A Sollicciano è inoltre visibile una forma di povertà che il carcere tende a nascondere. La diminuzione delle opportunità di mercede impedisce a molte persone di ricorrere al sopravvitto, necessario per acquistare prodotti di qualità appena migliore rispetto a quelli ordinariamente disponibili ed a prezzi spesso superiori a quelli praticati all’esterno. È uno degli aspetti meno visibili della marginalità detentiva. Conferma come Sollicciano sia sempre più separato dalla città e come il carcere rischi di trasformarsi in una discarica sociale, funzionale alla gestione della sicurezza urbana.

Nella Quinta sezione maschile abbiamo riscontrato un ulteriore peggioramento del degrado già noto: muffe, vetri rotti, cimici, materassi collocati a terra, bagni con infiltrazioni di acque scure, perdite e odori insopportabili. Durante la visita ci è stata consegnata una busta contenente cimici raccolte in una cella nel corso della notte. Un segno concreto, persino materiale, di una condizione che non può più essere trattata come un’eccezione o un inconveniente.

Molte delle persone oggi recluse a Sollicciano avrebbero bisogno di percorsi differenti. La loro permanenza in condizioni tanto degradate è destinata ad aggravare la sofferenza individuale e a rendere più difficile il lavoro del personale, in tutti i ruoli che operano all’interno della Casa circondariale.

Il quadro emerso rende evidente il deficit di coordinamento tra i diversi livelli istituzionali. Comune, Regione, Ministero della Giustizia, Amministrazione penitenziaria e Ufficio scolastico non possono continuare a intervenire separatamente, ciascuno entro il proprio perimetro, su problemi che riguardano insieme istruzione, formazione, lavoro, servizi sociali e sanità.

Restano infine due questioni destinate ad assumere rilievo anche oltre Firenze: il ricorso pendente davanti alla Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi il 22 settembre sulla questione sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Firenze a partire dalle condizioni detentive di Sollicciano; e il sequestro giudiziario di sette sezioni dell’istituto. Una volta venute meno le misure di sequestro, dovrà essere chiarito quali interventi saranno messi in campo per assicurare condizioni rispettose della dignità di ogni persona e dei principi costituzionali.

La domanda è evidente: esistono le condizioni per riportare rapidamente Sollicciano a una soglia minima di vivibilità, per le persone detenute e per chi vi lavora? A questa domanda le istituzioni devono dare una risposta concreta, pubblica e verificabile.

6 agosto 2026

La visita al carcere di Sollicciano degli inizi del mese di agosto ha riportato in primo piano una delle sue criticità più persistenti: la carenza di materiali per l’ordinaria manutenzione dell’istituto.

Nel corso della giornata abbiamo incontrato due squadre della MOF — Manutenzione Ordinaria Fabbricati — composte da persone detenute formate per intervenire su guasti e piccole riparazioni. Le abbiamo viste al lavoro su rubinetti e tubature, in un contesto nel quale le perdite d’acqua appaiono diffuse e rilevanti. Non si tratta solo dei problemi di insalubrità e disfunzionalità che ne conseguono: in una struttura segnata da condizioni materiali già gravemente compromesse, lo spreco di acqua, bene essenziale, assume anche un evidente rilievo economico e ambientale.

La situazione solleva una domanda semplice e insieme inquietante: come può un istituto così grande e deteriorato affrontare le esigenze quotidiane di manutenzione senza disporre neppure delle dotazioni necessarie? Si è quindi aperta la discussione sulla possibilità di sostenere, attraverso iniziative pubbliche e trasparenti, il rifornimento del magazzino destinato alle riparazioni. Qualunque percorso di questo tipo dovrà naturalmente essere valutato con attenzione, nel rispetto delle responsabilità della Direzione, del Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria e degli altri soggetti coinvolti. Resta però il dato di fondo: l’assenza di materiali ordinari non è un dettaglio tecnico, ma uno degli elementi che concorrono al degrado quotidiano della vita detentiva.

Durante la visita abbiamo inoltre percepito un clima relativamente disteso nei rapporti tra il personale e le persone recluse. In alcune occasioni è stato possibile osservare scambi diretti e non conflittuali tra la vicedirezione e i detenuti. È un elemento da registrare senza semplificazioni: non cancella le condizioni strutturali di sofferenza dell’istituto, ma mostra quanto la qualità delle relazioni interne possa incidere concretamente sull’esperienza della detenzione.

Un ulteriore terreno di approfondimento riguarda la Polizia penitenziaria. Per comprendere davvero il carcere non basta osservare gli spazi e ascoltare le persone detenute: è necessario conoscere anche il lavoro, le condizioni e le posizioni di chi opera quotidianamente nell’istituto. Per questo intendiamo promuovere un confronto con le principali organizzazioni sindacali del corpo.

Particolare attenzione merita infine la sezione femminile, troppo spesso marginale anche nello sguardo di chi visita il carcere. Le donne detenute vivono una condizione numericamente minoritaria e spesso resa invisibile; proprio per questo occorre interrogarsi con maggiore cura sulle forme specifiche di esclusione, repressione e vittimizzazione — primaria e secondaria — che possono attraversarla.

La visita ha confermato, ancora una volta, quanto Sollicciano sia segnato da problemi ormai strutturali. Fra questi, il caldo estremo che durante l’estate rende le celle e gli spazi comuni ancora più invivibili. In un carcere già caratterizzato da sovraffollamento, degrado edilizio e carenze nei servizi, le alte temperature non rappresentano un disagio accessorio: aggravano una condizione di detenzione che continua a porsi in aperto contrasto con la dignità delle persone.

7Focus: chi sbaglia paga, la riforma che nessuno chiama riforma, la dignità come prova dello Stato di diritto, dall’emergenza permanente al diritto penale preventivop. 35

“Chi sbaglia paga”

Quando Giorgia Meloni ha presentato la riforma dell’art. 98 del codice penale – quella che ribalta l’onere della prova sulla non imputabilità dei minori – ha scelto di riassumerla con uno slogan: “Chi sbaglia paga”. Era forse l’unica frase che ancora mancava nel repertorio del populismo penale.

Il problema è che il diritto non vive di slogan. Soprattutto quando riguarda ragazzi nel pieno della formazione della personalità. Ridurre la responsabilità penale a un semplice “chi sbaglia paga” significa ignorare tutto ciò che il diritto moderno ha costruito nei secoli: la colpevolezza, l’imputabilità, le cause di esclusione della responsabilità, l’accertamento della capacità di intendere e di volere.

L’idea che a ogni fatto debba corrispondere automaticamente una pena appartiene a ordinamenti antichi, fondati più sulla vendetta che sulla giustizia. La lex talionis – il celebre “occhio per occhio” – nacque, paradossalmente, per limitare la violenza privata imponendo una risposta proporzionata. Da allora, però, il diritto ha compiuto un lungo cammino. Come ricordava Hans Kelsen, negli ordinamenti primitivi la sanzione coincideva con la reazione del gruppo; negli Stati costituzionali, invece, la pena è sottoposta a garanzie, limiti e accertamenti.

Per questo il nuovo intervento rischia di essere soprattutto un messaggio politico: rassicurare l’opinione pubblica alimentando l’illusione che basti irrigidire il diritto penale per risolvere il disagio giovanile. Ma i fenomeni sociali non si governano con gli slogan. Si rischia soltanto di alimentare una cultura della punizione e della vendetta che produce più conflitti di quanti ne risolva.

“Chi sbaglia paga” è un ottimo slogan. Molto meno un principio di diritto. E quando uno slogan prende il posto del diritto, a pagare non sono soltanto i colpevoli: sono tutti i cittadini.

La riforma che nessuno chiama riforma

Quando si ricorda che la risposta giuridica alla devianza minorile non può essere affidata alla sola repressione e che il diritto minorile deve continuare a tenere conto della specificità dell’adolescenza, il dibattito rischia di rimanere confinato alla sola giustizia minorile, che nel nostro ordinamento costituisce un settore autonomo e profondamente diverso dal diritto penale comune.

Resta però un altro punto da non sottovalutare. Una modifica come quella dell’art. 98 c.p. produce, sul piano tecnico, effetti limitati, ma assume un significato che va ben oltre il tema dell’imputabilità dei minori. Si inserisce infatti nel progressivo ampliamento dell’area del diritto penale preventivo, cioè di un modello nel quale il diritto penale tende a intervenire sempre più precocemente, anticipando la soglia dell’intervento punitivo e privilegiando la gestione del rischio rispetto all’accertamento di una responsabilità già maturata. La logica non è più soltanto quella di punire un fatto commesso, ma di prevenire comportamenti ritenuti potenzialmente pericolosi, ampliando progressivamente gli spazi dell’intervento repressivo dello Stato.

Ogni singolo intervento può apparire circoscritto. Osservato nel suo insieme, però, il quadro rivela una precisa direzione di marcia. Il decreto contro i rave, il Decreto Caivano, i due Decreti Sicurezza, il Decreto Carceri, l’introduzione di nuovi reati, l’inasprimento delle pene, l’estensione delle misure cautelari e di prevenzione, il ricorso sempre più frequente alla decretazione d’urgenza in materia penale: ciascun provvedimento rappresenta un mattone di una costruzione molto più ampia.

Il risultato è una riforma generale dell’ordinamento penale che non viene mai dichiarata come tale. Non esiste un unico disegno di legge che ridisegni il codice penale, il processo e l’esecuzione della pena. La trasformazione procede invece per piccoli passi, quasi invisibili, spesso giustificati dall’emergenza del momento o dalla pressione della cronaca. Ma la loro somma modifica progressivamente l’equilibrio del sistema.

Anche l’oggetto della tutela penale tende così ad allargarsi. Non riguarda più soltanto la repressione dei fatti lesivi dei beni giuridici tradizionali, ma finisce per investire sempre più frequentemente condotte collegate al dissenso, alla protesta sociale e alla manifestazione politica. È questa la vera novità: non il singolo reato, ma il mutamento della funzione stessa del diritto penale, che da extrema ratio rischia di trasformarsi, poco alla volta, nello strumento ordinario attraverso cui lo Stato governa il conflitto sociale.

Alla fine, la riforma che nessuno chiama riforma avrà già cambiato il volto del diritto penale. Senza un nuovo codice, ma con molti nuovi mattoni.

La dignità come prova dello Stato di diritto

La dignità umana è una delle parole più utilizzate nel linguaggio pubblico, e, allo stesso tempo, anche una delle più fraintese. In diritto non è un valore morale affidato alla sensibilità di ciascuno, bensì un principio giuridico vincolante dal quale discendono i diritti fondamentali della persona. È la ragione per cui ogni individuo, indipendentemente dalla sua condizione, conserva diritti che nessun potere può cancellare.

La Costituzione italiana ne fa il fondamento dell’intero ordinamento. L’articolo 2 tutela i diritti inviolabili della persona, l’articolo 3 afferma la pari dignità sociale di tutti i cittadini e l’articolo 27 stabilisce che le pene non possono mai consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. La dignità, dunque, non è un limite imposto soltanto al legislatore, ma vincola quotidianamente l’azione dello Stato.

Lo stesso percorso si è sviluppato sul piano internazionale. Dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 ai Patti delle Nazioni Unite del 1966, fino alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la dignità è diventata la fonte da cui derivano tutti gli altri diritti. La Carta di Nizza la pone significativamente al primo articolo: “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”.

È soprattutto la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ad aver trasformato questo principio in uno strumento concreto di tutela. Attraverso l’interpretazione dell’articolo 3 della CEDU, il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti è divenuto il parametro con cui giudicare l’operato degli Stati. La dignità non appartiene più soltanto ai libri di filosofia del diritto: entra nelle aule dei tribunali e produce conseguenze giuridiche.

Il caso delle carceri italiane lo dimostra con particolare evidenza. Il sovraffollamento, l’insalubrità, l’assenza di spazi vitali, la mancanza di luce, di ventilazione e di condizioni igieniche adeguate non costituiscono semplici disfunzioni amministrative. Quando superano una determinata soglia, diventano violazioni della dignità umana. La sentenza Torreggiani della Corte europea dei diritti dell’uomo, nel 2013, ha qualificato il sovraffollamento italiano come un problema strutturale, imponendo allo Stato l’obbligo di predisporre rimedi effettivi, poi introdotti con l’articolo 35-ter dell’ordinamento penitenziario.

È in questa prospettiva che va letta anche la recente iniziativa della magistratura di sorveglianza di Firenze. A seguito del ricorso di un detenuto di Sollicciano, il giudice ha rimesso alla Corte costituzionale una questione destinata ad assumere un rilievo generale: se sia conforme alla Costituzione mantenere una persona detenuta in un istituto caratterizzato da condizioni strutturalmente incompatibili con la dignità umana, quando gli strumenti previsti dall’ordinamento non consentono di eliminare la violazione.

Questa vicenda chiarisce un punto fondamentale, spesso trascurato nel dibattito pubblico. La questione non riguarda la concessione di un beneficio né un gesto di clemenza dello Stato verso il detenuto. Riguarda, piuttosto, l’effettività del controllo di legalità sull’esecuzione della pena. Quando interviene la giurisdizione, non limita l’autorità dello Stato: ne tutela la legittimità, imponendo alle amministrazioni pubbliche il rispetto della Costituzione e delle leggi. È questa la funzione propria dello Stato di diritto: non sostituire la politica, ma impedire che l’esercizio del potere oltrepassi i limiti fissati dall’ordinamento.

Le vicende di Sollicciano dimostrano così che la dignità non è una parola retorica né un ideale astratto: è una norma giuridica che impone obblighi precisi ai pubblici poteri e attribuisce diritti esigibili alle persone. Per questo rappresenta il più affidabile indicatore della qualità di una democrazia costituzionale. Uno Stato non si misura da come esercita il proprio potere nei confronti dei cittadini più forti, ma da come tratta coloro che dipendono interamente da quel potere: i detenuti, i malati, i migranti, le persone più vulnerabili. È lì che il diritto cessa di essere una dichiarazione di principi e diventa una pratica quotidiana di civiltà. Quando la dignità viene violata, non è soltanto la persona a essere umiliata: è lo Stato di diritto a perdere una parte della propria legittimazione.

Dall’emergenza permanente al diritto penale preventivo

Il disegno di legge sulla sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri il 14 luglio è stato presentato dalla maggioranza come un pacchetto di misure contro le cosiddette “baby gang” e il fenomeno delle “maranze”. Divieto di aggregazione disposto dal questore, fermo di prevenzione esteso ai minori nell’ambito di specifiche operazioni di polizia nei luoghi ad alta affluenza, come quelli della movida, aggravanti per i danneggiamenti commessi in gruppo, nuove ipotesi di procedibilità d’ufficio e limitazioni al diritto al risarcimento nei casi di eccesso di legittima difesa sono le principali novità di un provvedimento destinato ad alimentare un acceso confronto politico.

Sarebbe tuttavia un errore considerarlo un episodio isolato. Il nuovo DDL rappresenta infatti l’ultimo approdo di un percorso legislativo che attraversa ormai quasi un ventennio. Dai pacchetti sicurezza del 2008-2009 ai decreti Minniti-Orlando del 2017, dai decreti Salvini del 2018-2019 fino agli interventi più recenti del Governo Meloni, il filo conduttore è rimasto sostanzialmente immutato: di fronte a fenomeni sociali sempre più eterogenei – dall’immigrazione al degrado urbano, dalla marginalità giovanile alle occupazioni abusive – la risposta privilegiata è stata quella del crescente ricorso al diritto penale e del rafforzamento degli strumenti di prevenzione.

Con il Governo Meloni questo indirizzo ha conosciuto una nuova accelerazione. Il primo intervento significativo è stato il cosiddetto decreto Caivano (decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123), adottato dopo alcuni episodi di violenza giovanile e presentato come risposta al fenomeno delle cosiddette baby gang. Il provvedimento ha ampliato gli strumenti repressivi nei confronti dei minori, inasprendo alcune pene, rafforzando le misure di prevenzione e introducendo nuove possibilità di intervento dell’autorità giudiziaria.

A questa impostazione si è aggiunto il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito nella legge 9 giugno 2025, n. 80, in materia di sicurezza pubblica. Il provvedimento ha introdotto nuove fattispecie di reato e aggravanti, rafforzato le tutele penali per gli appartenenti alle forze dell’ordine, ampliato alcuni strumenti di prevenzione e previsto interventi anche in materia di ordinamento penitenziario. L’attuale DDL Sicurezza rappresenta dunque la prosecuzione di questo percorso: non una discontinuità, ma un ulteriore ampliamento dell’area di intervento del diritto penale.

Le maggioranze sono cambiate, così come sono mutati gli obiettivi dichiarati e il linguaggio politico. Anche gli strumenti si sono progressivamente trasformati. Accanto all’inasprimento delle pene si sono moltiplicate le misure di prevenzione, si sono ampliati i poteri delle autorità amministrative ed è cresciuto il ricorso a strumenti capaci di incidere sulle libertà individuali prima ancora dell’accertamento di un reato. È questa la direttrice lungo la quale si muove la legislazione sulla sicurezza degli ultimi anni e che merita di essere analizzata non soltanto sul terreno dello scontro politico, ma soprattutto su quello dello Stato di diritto.

L’anticipazione della tutela penale

La novità del nuovo DDL Sicurezza non sta tanto nell’inasprimento delle pene, quanto nell’ulteriore anticipazione dell’intervento pubblico. Sempre più spesso il legislatore non attende che un reato venga commesso, ma attribuisce all’autorità amministrativa strumenti per intervenire prima, sulla base di valutazioni di pericolosità o di rischio. Questo processo si è progressivamente consolidato attraverso l’estensione delle misure di prevenzione, l’ampliamento dei poteri del questore e il ricorso a strumenti che limitano libertà individuali pur in assenza di un accertamento di responsabilità penale.

Il nuovo divieto di aggregazione e il fermo di prevenzione esteso ai minori si inseriscono pienamente in questa prospettiva. La loro ratio dichiarata è impedire che determinati contesti producano reati. È un obiettivo certamente legittimo. Ma proprio perché incide su libertà fondamentali, richiede un rigoroso bilanciamento con i principi costituzionali di legalità, proporzionalità e presunzione di non colpevolezza.

Non è una questione nuova. Fin da Cesare Beccaria il diritto penale moderno nasce dall’idea che il potere di punire debba essere strettamente limitato dalla legge, proprio perché la libertà personale rappresenta il bene più prezioso che lo Stato può comprimere. La sicurezza, in questa prospettiva, non si contrappone alla libertà: è la legge a garantire entrambe.

La questione, dunque, non riguarda soltanto il contenuto delle singole norme. Riguarda il modello di diritto penale che esse contribuiscono a delineare. Nella tradizione dello Stato costituzionale il diritto penale rappresenta l’extrema ratio: interviene dopo che un fatto è stato commesso e una responsabilità è stata accertata. Quando invece l’asse si sposta sempre più sulla prevenzione e sulla neutralizzazione del rischio, il confine tra tutela della sicurezza e compressione preventiva delle libertà diventa inevitabilmente più sottile.

Il paradosso del carcere

Se questa è la direzione intrapresa dal legislatore, una domanda diventa inevitabile: in quale sistema penitenziario sono destinate a produrre i loro effetti queste nuove politiche criminali?

La risposta è sotto gli occhi di tutti. Le carceri italiane attraversano una delle crisi più gravi della storia repubblicana. Il sovraffollamento ha ormai assunto carattere strutturale, il numero dei suicidi continua a crescere, gli istituti versano spesso in condizioni di grave degrado e la magistratura è sempre più frequentemente chiamata a intervenire per accertare violazioni dei diritti fondamentali delle persone detenute. La vicenda di Sollicciano, con il sequestro di sette sezioni disposto dall’autorità giudiziaria, non rappresenta un episodio isolato, ma il segnale più evidente di una crisi sistemica.

In questo contesto emerge un dato essenziale: il diritto penale non si esaurisce nella previsione della sanzione, ma comprende anche la sua esecuzione. L’articolo 27 della Costituzione non disciplina soltanto la finalità della pena; impone allo Stato il dovere di eseguirla nel rispetto del senso di umanità e con una prospettiva di reinserimento sociale. Se questa fase entra stabilmente in crisi, non è soltanto il carcere a fallire: è l’intero sistema penale a perdere coerenza costituzionale.

Per questa ragione il problema non è soltanto politico, né esclusivamente amministrativo. È anzitutto giuridico. Ogni scelta di politica criminale dovrebbe misurarsi con la concreta capacità dello Stato di dare esecuzione alle pene che introduce. Continuare ad ampliare il potere punitivo senza verificare se esso possa essere esercitato nel rispetto della Costituzione significa separare il momento della produzione della legge da quello della sua attuazione. Eppure è proprio nella fase dell’esecuzione che lo Stato di diritto rivela la propria credibilità: non nella severità delle pene previste, ma nella capacità di applicarle senza rinunciare ai principi che fondano l’ordinamento costituzionale.

La sicurezza nello Stato di diritto

La sicurezza è uno dei compiti essenziali dello Stato e una domanda legittima dei cittadini. Proprio per questo non può essere affidata esclusivamente al diritto penale. Una politica della sicurezza è credibile quando riesce a tenere insieme prevenzione sociale, efficacia dell’azione amministrativa, certezza della pena e rispetto delle garanzie costituzionali. Se uno solo di questi elementi viene meno, il rischio è che il diritto penale assuma una funzione prevalentemente simbolica: rassicura l’opinione pubblica nell’immediato, ma non affronta le cause dei fenomeni che intende contrastare.

Proprio perché rappresenta l’ultima tappa di questo percorso legislativo, il provvedimento merita una riflessione che vada oltre il giudizio sulle singole norme. La questione non è se lo Stato debba essere fermo nel contrasto alla criminalità. La questione è come esercita quella forza e quali limiti accetta di imporre a sé stesso.

In uno Stato costituzionale il diritto penale è, e deve rimanere, l’extrema ratio: uno strumento necessario, ma eccezionale, da utilizzare quando gli altri mezzi di tutela si rivelano insufficienti. Quanto più esso si espande fino a diventare la risposta ordinaria ai conflitti sociali, tanto più si affievolisce la distinzione tra prevenzione e repressione, tra amministrazione e giurisdizione, tra sicurezza e libertà.

La vera sfida, allora, non è costruire uno Stato più severo, ma uno Stato più coerente. La forza di una democrazia costituzionale non si misura dall’estensione del suo potere punitivo, ma dalla capacità di esercitarlo entro i limiti che la Costituzione gli impone. È in questo equilibrio tra sicurezza e libertà che si riconosce, oggi come ieri, la qualità dello Stato di diritto.

8Titoli di coda: dal modello di carcere al modello della carcerazione, gli attivisti e le altre iniziativep. 44

Dal modello di carcere al modello della carcerazione

Il Gruppo Foucault ha visitato più volte i tre istituti penitenziari fiorentini: Sollicciano, la Casa circondariale Mario Gozzini e l’Istituto penale per minorenni Meucci.

Il Gozzini viene spesso indicato come un carcere modello. Ma resta, appunto, un carcere. Rappresenta una diversa modalità di esecuzione della pena: più orientata al trattamento, meno afflittiva di quella che oggi prevale a Sollicciano, segnato da una logica sempre più custodiale e punitiva. Il Meucci risponde invece al paradigma dell’esecuzione penale minorile, nel quale la dimensione educativa conserva — almeno sul piano dei principi e dei percorsi attivati — una funzione centrale.

Il problema, tuttavia, non è stabilire quale istituto “funzioni” meglio. Il rischio è che il Gozzini diventi una sorta di tappo: un’esperienza relativamente virtuosa che, proprio perché più rispettosa delle altre, finisce per legittimare l’intero sistema penitenziario senza metterne in discussione i presupposti. Può attenuare gli effetti più duri della detenzione, ma non può sostituire Sollicciano né superare la logica che accomuna gli istituti di pena.

Per questo è necessario spostare lo sguardo dai modelli di carcere al modello della carcerazione. Anche al Gozzini il rapporto fondamentale non muta: la pena continua a fondarsi sulla separazione della persona dalla società. Cambiano le forme dell’esercizio del potere — una disciplina meno rigida, un trattamento più articolato, maggiori margini di autonomia — ma permane l’allontanamento dalla comunità come risposta al reato.

Qui si colloca il nodo politico e giuridico. Non si tratta di mettere in discussione il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena; al contrario, si tratta di prenderlo sul serio. L’articolo 27 della Costituzione stabilisce un fine: la pena deve tendere alla rieducazione. Non impone che questo fine sia perseguito necessariamente attraverso il carcere. La detenzione è uno degli strumenti scelti dal legislatore, non il fine costituzionale della pena. Ed è questo strumento che oggi mostra con evidenza i suoi limiti.

Il Gozzini può rappresentare il meglio di ciò che il sistema penitenziario italiano è oggi in grado di offrire, ma non dovrebbe trasformarsi nel punto di arrivo del dibattito. Analogamente, il Meucci richiama il grande interrogativo sul confine tra rieducazione ed educazione: fino a che punto un’istituzione fondata sulla privazione della libertà può davvero formare, accompagnare e restituire alla società?

Il punto di partenza dovrebbe essere un altro: immaginare un sistema nel quale il carcere torni a essere una misura realmente residuale e l’esecuzione della pena si realizzi, ogni volta che sia possibile, nella società e non contro la società.

La vicenda di Sollicciano ha inoltre introdotto nel dibattito pubblico un elemento di particolare rilievo: la questione penitenziaria è stata letta anche attraverso il paradigma della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Non è un dettaglio tecnico. Allarga il terreno sul quale valutare la legittimità delle condizioni di detenzione e rende visibile una realtà troppo spesso rimossa: il carcere è anche un luogo di lavoro, per il personale e per le persone detenute impiegate nelle attività interne. Una prospettiva giuridica che può produrre conseguenze ben oltre il caso fiorentino.

Gli attivisti e le altre iniziative

Alle visite negli istituti penitenziari di Firenze hanno partecipato: Emanuele Baciocchi, Antonella Bundu, Roberta Destrero, Grazia Galli, Massimo Lensi, Francesca Lupo, Giulia Marmo, Sara Nocentini, Dmitrij Palagi e Peter Wood.

L’elenco non esaurisce la composizione né l’ambito della militanza attiva nel Gruppo.

Il Gruppo Foucault ha inoltre promosso incontri pubblici per restituire alla cittadinanza quanto emerso dalle visite negli istituti penitenziari. Gli appuntamenti si sono svolti il 20 febbraio 2026 al Circolo XXV Aprile; il 17 aprile al Circolo di San Niccolò; il 18 maggio nuovamente al Circolo XXV Aprile; e il 14 luglio ai Giardini del Galluzzo, nell’ambito della Festa di Rifondazione Comunista.

Nel corso di questi mesi il Gruppo ha anche organizzato conferenze stampa, con l’obiettivo di portare nel dibattito pubblico le condizioni delle carceri fiorentine e le responsabilità istituzionali che esse interrogano.

L’opuscolo

Questo opuscolo non intende offrire una restituzione esaustiva di tutte le considerazioni emerse nel corso delle visite delle delegazioni. Riporta gli elementi ritenuti maggiormente rilevanti ai fini dell’individuazione e della programmazione di interventi immediati.

Testo dell’edizione a stampa, settembre 2026. Le relazioni sui sopralluoghi riportano i dati comunicati dalle direzioni degli istituti al momento delle visite.